Art. 4 (Convenzione)
Parti sospenderanno, dalle zone in cui si e' verificato un focolaio di malattia della lista A dell'O.I.E. o di altra malattia che possa rappresentare pericolo per l'uomo o per il patrimonio zootecnico, l'invio di animali e prodotti di origine animale. 2. I principi e le modalita' per l'applicazione delle misure di protezione e di ripresa degli scambi vengono definiti nell'ambito della Commissione mista di cui all'articolo 6.
Testo vigente dal 26 gennaio 2004
