[1]Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste. Il presente Accordo avra' durata illimitata. Esso potra' essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente. Tale denuncia non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo salvo che entrambe le Parti contraenti decidano diversamente.

[2]In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

[3]Fatto a Maputo l'11 luglio 2007 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 2 novembre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-08;144~accordo-art25 · fonte su Normattiva