Art. 10 (Accordo di cooperazione)
[1]Organi competenti per l'applicazione dell'Accordo
[2]1. La cooperazione prevista nel presente Accordo sara' attuata dai seguenti Organi indicati dalle Parti: per la Repubblica Italiana: la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero dell'Interno; per la Repubblica Islamica dell'Afghanistan: Ministero per le Attivita' Antidroga, Direzione Nazionale della Sicurezza e Ministero dell'Interno. 2. Le Parti stabiliranno i canali, le modalita' e i punti di contatto nell'ambito dei rispettivi Organismi al fine di assicurare una cooperazione pronta ed efficace. 3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti sopravvenuti, per via diplomatica.
Testo vigente dal 2 marzo 2015
