Art. 11 (Accordo di cooperazione)
[1]Verifica dello stato di attuazione del presente Accordo e dei risultati della collaborazione bilaterale
[2]1. Per la verifica e la valutazione dello stato di attuazione del presente Accordo e dell'efficacia della cooperazione bilaterale, le Parti organizzeranno Gruppi di lavoro congiunti e incontri che si svolgeranno, su base di reciprocita', nei due Paesi. 2. Analoghe iniziative saranno realizzate ogni qual volta si riterra' necessario incontrarsi per migliorare l'efficacia della cooperazione e per mettere a punto strategie e piani di intervento condivisi.
Testo vigente dal 2 marzo 2015
