[1]DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

[2]Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente Articolo. 1. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Siria, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate all'Articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Siria, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiano del reddito in base alla legislazione italiana. 2. Per quanto concerne la Siria:

  • a)Se un residente della Siria ritrae redditi che, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Siria ammettera' in detrazione dall'imposta sul reddito di tale residente un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Italia. In nessun caso, tuttavia, tale detrazione potra' eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima che venga concessa la detrazione, che e' attribuibile al reddito imponibile in Italia.
  • b)Qualora, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, il reddito di un residente della Siria sia esente da imposta in Siria, la Siria puo' comunque tener conto del reddito esente, nel calcolare l'ammontare dell'imposta sui restanti redditi di detto residente.

Testo vigente dal 25 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-04-28;130~convenzione-art23 · fonte su Normattiva