[1]ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
[2]Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 1. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nel Qatar, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata nel Qatar ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta, su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 2. Per quanto concerne il Qatar: Se un residente del Qatar possiede un reddito che, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, e' imponibile in Italia, il Qatar dovra' dedurre dall'imposta sul reddito di detto residente un ammontare corrispondente all'imposta pagata nell'altro Stato contraente, a condizione che l'ammontare della detrazione non ecceda quella quota di imposta, calcolata prima della concessione della detrazione, imputabile al reddito conseguito in Italia. 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, allorche' in uno Stato contraente l'imposta sugli utili delle societa' venga eliminata o ridotta per un periodo di tempo limitato allo scopo di migliorare lo sviluppo economico e sociale di detto Stato, tale imposta eliminata o ridotta dovra' considerarsi pagata per un ammontare che non superi il 35 per cento degli utili dell'impresa di cui all'articolo 7 della presente Convenzione.
Testo vigente dal 28 luglio 2010
