[1]giuridico e personalita' giuridica della Corte
[2]La Corte godra' di personalita' giuridica internazionale e della capacita' giuridica che potra' essere necessaria per esercitare le sue funzioni e conseguire i suoi obiettivi. In particolare, avra' la capacita' di stipulare contratti, acquistare e liquidare beni mobili e immobili e partecipare a procedimenti legali.
Testo vigente dal 30 marzo 2006
