[1]giuridico e personalita' giuridica della Corte

[2]La Corte godra' di personalita' giuridica internazionale e della capacita' giuridica che potra' essere necessaria per esercitare le sue funzioni e conseguire i suoi obiettivi. In particolare, avra' la capacita' di stipulare contratti, acquistare e liquidare beni mobili e immobili e partecipare a procedimenti legali.

Testo vigente dal 30 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130~art2 · fonte su Normattiva