[1]persone la cui presenza e' richiesta presso la sede della Corte

[2]1. Alle altre persone la cui presenza e' richiesta presso la sede della Corte, nella misura necessaria ai fini della loro presenza presso la sede della Corte, compresi i periodi di viaggio effettuati in relazione alla loro presenza, saranno concessi i privilegi, le immunita' e le facilitazioni previste all'articolo 20, paragrafo 1, commi da (a) a (d) del presente Accordo, dietro presentazione del documento di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 2. Le altre persone la cui presenza e' richiesta presso la sede della Corte saranno munite dalla Corte di un documento attestante che la loro presenza e' richiesta presso la sede della Corte, e in cui si specifichi il periodo durante il quale tale presenza e' necessaria.

Testo vigente dal 30 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130~art22 · fonte su Normattiva