Il Cancelliere comunichera' periodicamente a tutti gli Stati Parte le categorie e i nomi dei giudici, del Procuratore, dei Vice Procuratori, del Cancelliere, del Vice Cancelliere, del personale dell'Ufficio del Procuratore, del personale della Cancelleria e degli avvocati, a cui si applicano le disposizioni del presente Accordo. Il Cancelliere comunichera' altresi' a tutti gli Stati Parte le informazioni riguardanti le modifiche di status di dette persone.

Testo vigente dal 30 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130~art28 · fonte su Normattiva