Il Cancelliere comunichera' periodicamente a tutti gli Stati Parte le categorie e i nomi dei giudici, del Procuratore, dei Vice Procuratori, del Cancelliere, del Vice Cancelliere, del personale dell'Ufficio del Procuratore, del personale della Cancelleria e degli avvocati, a cui si applicano le disposizioni del presente Accordo. Il Cancelliere comunichera' altresi' a tutti gli Stati Parte le informazioni riguardanti le modifiche di status di dette persone.
Testo vigente dal 30 marzo 2006
