[1], Procuratore, vice Procuratori e Cancelliere
[2]1. I giudici, il Procuratore, i vice Procuratori ed il Cancelliere, durante i periodi di lavoro per la Corte o quelli relativi ai lavori della Corte, godranno degli stessi privilegi e delle stesse immunita' accordate ai capi delle rappresentanze diplomatiche e, alla scadenza dell'incarico, continueranno ad essere immuni da procedimenti legali di qualunque genere per parole pronunciate o scritte e per atti da essi compiuti in veste ufficiale. 2. Ai giudici, al Procuratore, ai vice Procuratori ed al Cancelliere ed ai membri delle loro famiglie facenti parte del nucleo familiare saranno concesse tutte le facilitazioni per lasciare il paese in cui si trovano e per entrare ed uscire dal paese dove la Corte si riunisce. Nei viaggi connessi all'esercizio delle loro funzioni, i giudici, il Procuratore, i vice Procuratori ed il Cancelliere, in tutti gli Stati Parte in cui si trovano a dover transitare, godranno di tutti i privilegi, le immunita' e le facilitazioni concesse dagli Stati Parte agli agenti diplomatici in circostanze analoghe ai sensi della Convenzione di Vienna. 3. Ad un giudice, al Procuratore, ai vice Procuratori o al Cancelliere che, per tenersi a disposizione della Corte, risiedano in uno Stato Parte diverso da quello di cui sono cittadini o residenti permanenti, nonche' ai membri della loro famiglia facenti parte del nucleo familiare, saranno accordati privilegi, immunita' e facilitazioni diplomatiche durante il periodo di residenza. 4. Ai giudici, al Procuratore, ai vice Procuratori ed al Cancelliere, nonche' ai membri della loro famiglia facenti parte del nucleo familiare, saranno accordate le stesse facilitazioni per il rimpatrio in tempi di crisi internazionale accordate agli agenti diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna. 5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicheranno ai giudici della Corte anche dopo la scadenza del mandato, se continueranno ad esercitare le loro funzioni in conformita' con l'articolo 36, paragrafo 10, dello Statuto. 6. Gli stipendi, gli emolumenti e le indennita' corrisposte ai giudici, al Procuratore, ai vice Procuratori ed al Cancelliere dalla Corte saranno esenti da tassazione. Qualora l'applicazione di qualsiasi forma di tassazione dipenda dalla residenza, i periodi durante i quali i giudici, il Procuratore, i vice Procuratori ed il Cancelliere si trovano in uno Stato Parte per espletare le loro finzioni non saranno considerati periodi di residenza ai fini della tassazione. Gli Stati Parte possono prendere in considerazione tali stipendi, emolumenti e indennita' ai fini del conteggio delle imposte da applicare ai redditi da altre fonti. 7. Gli Stati Parte non saranno obbligati ad esentare dall'imposta sui redditi le pensioni o le annualita' corrisposte ad ex giudici, Procuratori e Cancellieri ed ai loro familiari a carico.
Testo vigente dal 30 marzo 2006
