Le richieste di visti o i permessi di entrata uscita, qualora necessari, presentate da tutte le persone che sono in possesso di lasciapassare delle Nazioni Unite o di titoli di viaggio rilasciati dalla Corte, nonche' dalle persone di cui agli articoli da 18 a 22 del presente Accordo, munite di certificato rilasciato dalla Corte attestante che viaggiano per conto della Corte, saranno trattate dagli Stati Parte quanto piu' celermente possibile e i visti saranno concessi gratuitamente.

Testo vigente dal 30 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130~art30 · fonte su Normattiva