Le richieste di visti o i permessi di entrata uscita, qualora necessari, presentate da tutte le persone che sono in possesso di lasciapassare delle Nazioni Unite o di titoli di viaggio rilasciati dalla Corte, nonche' dalle persone di cui agli articoli da 18 a 22 del presente Accordo, munite di certificato rilasciato dalla Corte attestante che viaggiano per conto della Corte, saranno trattate dagli Stati Parte quanto piu' celermente possibile e i visti saranno concessi gratuitamente.
Testo vigente dal 30 marzo 2006
