[1]delle controversie con stati terzi

[2]La Corte, fermi restando i poteri e le responsabilita' dell'Assemblea di cui allo Statuto, elaborera' disposizioni relative a modalita' adeguate di composizione di: (a) controversie derivanti da contratti o altre controversie di diritto privato di cui la Corte e' una parte; (b) controversie che coinvolgono persone di cui al presente Accordo che, in virtu' della loro posizione o mansione ufficiale in relazione alla Corte, godono di immunita', nel caso in cui ad essa non sia stata fatta rinuncia.

Testo vigente dal 30 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130~art31 · fonte su Normattiva