[1]di divergenze di interpretazione o applicazione del presente Accordo

[2]1. Tutte le divergenze derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo fra due o piu' Stati Parte, ovvero fra la Corte e uno Stato Parte saranno risolte tramite consultazione, negoziato o altre modalita' di composizione concordate 2. Qualora la divergenza non venga risolta in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo entro i tre mesi successivi alla richiesta scritta di una delle parti alla divergenza, essa sara' deferita, su richiesta di una delle due parti, ad un tribunale arbitrale, in base alla procedura enunciata nei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo. 3 Il tribunale arbitrale sara' composto da tre membri: un membro sara' scelto da ciascuna parte alla divergenza ed il terzo, che fungera' da presidente del tribunale, sara' scelto dagli altri due membri. Qualora una delle due parti non abbia nominato un membro del tribunale trascorsi due mesi dalla nomina di un membro dell'altra parte, quest'ultima puo' invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a provvedere alla nomina. Qualora i primi due membri non concordino sulla nomina del presidente del tribunale entro due mesi dalla loro nomina, una delle parti puo' invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a scegliere il presidente. 4. Tranne nel caso in cui le parti alla divergenza non concordino diversamente, il tribunale arbitrale stabilira' le proprie procedure e le spese saranno a carico delle parti, in base alla valutazione del tribunale. 5. Il tribunale arbitrale, che decidera' a maggioranza dei voti, perverra' ad una decisione sulla divergenza in base alle disposizioni del presente Accordo ed alle norme di diritto internazionale applicabili. La decisione del tribunale arbitrale sara' definitiva e vincolante per le parti alla divergenza. 6. La decisione del tribunale arbitrale sara' comunicata alle parti alla divergenza, al Cancelliere e al Segretario Generale.

Testo vigente dal 30 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130~art32 · fonte su Normattiva