Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitu', della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitu', firmata in Ginevra il 7 settembre 1956.

Testo vigente dal 18 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-20;1304~art1 · fonte del testo