Fatte salve le disposizioni dell'art. 6, ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per prevenire e sanzionare le seguenti condotte:
- a)il fatto di ritardare o ostacolare le azioni di cui agli articoli 17.2 f) e all'articolo 20.2;
- b)l'omessa registrazione della privazione di liberta' di qualunque persona, ovvero la registrazione di informazioni che il funzionario responsabile della registrazione ufficiale sapeva o avrebbe dovuto sapere essere imprecise;
- c)il rifiuto di fornire informazioni circa la privazione della liberta' di una persona, o il fatto di fornire informazioni imprecise, quando i requisiti di legge per ammettere la trasmissione di tali informazioni sono presenti.
Testo vigente dal 20 agosto 2015
