Ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate per indagare le condotte definite dall'articolo 2 poste in essere da persone o gruppi di persone che agiscano senza l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato e per giudicare i responsabili di tali condotte.

Testo vigente dal 20 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131~art3 · fonte su Normattiva