Ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate per indagare le condotte definite dall'articolo 2 poste in essere da persone o gruppi di persone che agiscano senza l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato e per giudicare i responsabili di tali condotte.
Testo vigente dal 20 agosto 2015
