[1]Indagini

[2]1. Su richiesta, l'Autorita' Doganale Adita avviera' indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, in violazione della Legislazione Doganale in vigore nel territorio dell'altra Parte. L'Autorita' Doganale Adita comunichera' l'esito di tali indagini all'Autorita' Doganale Richiedente. 2. Le indagini di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno condotte ai sensi delle disposizioni in vigore nel territorio della Parte adita. 3. Quando si invia una richiesta scritta, al fine di indagare su un'infrazione doganale, i funzionari designati dall'Autorita' Doganale Richiedente possono, previa autorizzazione dell'Autorita' Doganale Adita e alle condizioni indicate da quest'ultima:

  • a)consultare negli uffici dell'Autorita' Doganale Adita documenti, file ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione;
  • b)procurarsi copie di questi documenti, file e altri dati pertinenti concernenti quella infrazione doganale;
  • c)assistere alle indagini effettuate dall'Autorita' Doganale Adita sul proprio territorio nazionale per conto dell'altra Parte. 4. Ai sensi del presente Accordo, quando funzionari di un'Autorita' Doganale sono presenti nel territorio dell'altra Parte, tali funzionari devono essere in grado di fornire in ogni momento prova della loro presenza sul territorio dell'altra Parte, esibendo un documento che fornisca prova della loro designazione. Essi non potranno indossare uniformi ne' portare armi. 5. Tali funzionari godranno sul posto della stessa protezione giuridica accordata ai funzionari dell'Autorita' Doganale dell'altra Parte, ai sensi della legge nazionale vigente e saranno responsabili di ogni violazione ivi commessa.

Testo vigente dal 18 ottobre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-10-03;188~accordo-art14 · fonte su Normattiva