La presente Convenzione non pregiudica le disposizioni del diritto internazionale umanitario, compresi gli obblighi delle Alte Parti Contraenti delle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dei due Protocolli addizionali dell'8 giugno 1977, ne' pregiudica la possibilita' di cui dispone ogni Stato di autorizzare il Comitato internazionale della Croce Rossa di visitare i luoghi di detenzione in situazioni non regolate dal diritto internazionale umanitario.

Testo vigente dal 20 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131~art43 · fonte su Normattiva