1. Qualunque Stato Parte alla presente Convenzione puo' proporre un emendamento alla presente Convenzione e sottoporlo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunichera' le proposte di emendamento agli Stati Parte, chiedendo loro di fare sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parte in vista di esaminare tali proposte e di pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parte si sono pronunciati a favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario generale convochera' la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti e' sottoposto per accettazione a tutti gli Stati Parte dal Segretario generale. 3. Un emendamento adottato ed approvato in accordo con il paragrafo 2 del presente articolo entra in vigore quando due terzi degli Stati Parte alla presente Convenzione lo hanno adottato secondo le rispettive procedure costituzionali. 4. Una volta entrati in vigore, gli emendamenti sono vincolanti per gli Stati Parte che li hanno accettati, mentre gli altri Stati Parte resteranno vincolati dalle disposizioni della Convenzione e dai precedenti emendamenti da loro eventualmente accettati.

Testo vigente dal 20 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131~art44 · fonte su Normattiva