Lo Stato italiano e' tenuto a risarcire i danni che possano essere cagionati in Italia dall'attivita' dell'ESRO e dell'ELDO e ad adempiere le obbligazioni non contrattuali sorte in Italia a carico delle predette Organizzazioni, qualora queste ultime non provvedano, direttamente o per il tramite di compagnie di assicurazione, a soddisfare gli aventi diritto.

Testo vigente dal 18 gennaio 1968

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urn:nir:stato:legge:1967-12-12;1313~art4 · fonte del testo