L'operaio e' tenuto a risarcire all'Amministrazione i danni derivanti da violazioni degli obblighi di servizio. Qualora nello svolgimento delle proprie mansioni l'operaio arrechi danno a terzi per dolo o per colpa grave e' personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti puo' essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti della Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilita' dello Stato. L'Amministrazione che abbia risarcito I terzi del danno cagionato dall'operaio si rivale agendo contro quest'ultimo a norma dei precedenti commi. Contro l'operaio addetto alla conduzione di autoveicoli e di altri mezzi meccanici l'azione dell'Amministrazione e' ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o per colpa grave.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art15 · fonte su Normattiva