Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1929 al 16 dicembre 2009. 1403 parole tolte in 52 capoversi.

tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 febbraio 1929, n. 283, che reca disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica, sopprimendo l'art. 8 e modificando in conseguenza la numerazione degli articoli successivi.

tolto: R. decreto-legge 11 febbraio 1929, n. 283.

tolto: (Omissis).

tolto: Art. l.

tolto: Nei casi in cui soci di cooperative edilizie mutuatarie della Cassa depositi e prestiti con contributo statale nel pagamento di una parte degli interessi, abbiano perduto o perdano la qualita' di socio, oppure la prenotazione o assegnazione dell'alloggio, ai sensi delle disposizioni vigenti, e' in facolta' del Ministro per i lavori pubblici, fino alla stipulazione dei mutui edilizi individuali, di disporre coattivamente con suo decreto, da emanarsi di concerto con quello per le finanze, il trapasso di proprieta' alla cooperativa delle aree su cui sorgono le costruzioni nonche' di parte o di tutte le zone annesse, acquistate in proprio dai detti soci.

tolto: Le cooperative sono tenute a corrispondere ai soci proprietari soltanto il prezzo di costo del terreno.

tolto: Il provvedimento ministeriale ha tutti gli effetti del decreto prefettizio di espropriazione per causa di pubblica utilita'. Esso e' insindacabile, e non e' soggetto ad alcun gravame ne' in via amministrativa ne' in via giurisdizionale.

tolto: Le norme di cui al presente articolo sono applicabili anche alle cooperative tra ferrovieri, ed in tal caso il provvedimento rientra nella competenza del Ministro per le comunicazioni.

Mostra gli altri 44 capoversi cambiati

tolto: Art. 2.

tolto: L'art. 18 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, deve intendersi nel senso che gli affittuari non possono, per effetto della avvenuta locazione, essere iscritti soci, salvo che vi abbiano diritto per altro titolo.

tolto: Le cooperative devono provvedere alla cancellazione di quelli che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, iscrivendoli, ove essi ne facciano domanda documentata secondo le disposizioni vigenti, tra gli aspiranti sei, al posto che sarebbe loro spettato riferibilmente alla data in cui conseguirono la qualita' di socio.

tolto: Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a quei soci affittuari che, anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, abbiano gia' ottenuto l'assegnazione in proprio di un alloggio.

tolto: Art. 3.

tolto: All'art. 3 della legge 17 agosto 1928, n. 2102, che converte in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, e' sostituito il seguente:

tolto: « Colui che subentra nell'assegnazione dell'alloggio, anche per motivi diversi da quelli contemplati nell'art. 2, e' tenuto a rimborsare il precedente assegnatario, dichiarato decaduto, esclusivamente del prezzo effettivo da questo eventualmente pagato per l'acquisto del terreno, nonche' del costo, da documentarsi, dei lavori e miglioramenti eseguiti in proprio dall'assegnatario anteriormente alla pubblicazione del presente decreto-legge. Per quelli eseguiti posteriormente non compete rimborso alcuno.

tolto: « L'accertamento della somma da rimborsarsi e' rimesso al giudizio discretivo ed insindacabile del collaudatore ovvero di un funzionario del Genio civile da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici. Tale accertamento, per le cooperative tra ferrovieri, sara' effettuato dal collaudatore ovvero da un funzionario da nominarsi dal Ministro per le comunicazioni ».

tolto: Art. 4.

tolto: Gli atti di assegnazione di appartamenti e di mutui edilizi individuali ai soci delle cooperative che abbiano costruito o che costruiscano col solo contributo dello Stato nel pagamento di una parte degli interessi, nonche' gli atti di riscatto, oltre ad essere registrati con la tassa fissa a termini dell'art. 65 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sono soggetti a tassa fissa per le formalita' ipotecarie e per la voltura catastale, salvo gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

tolto: Art. 5.

tolto: Ferma restando, nei riguardi delle cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti, la facolta' di rogito in forma amministrativa disciplinata dalle vigenti disposizioni, gli onorari, diritti e compensi di qualsiasi natura, dovuti al notaio che presti la sua opera negli atti relativi all'assegnazione di appartamenti, di mutui edilizi individuali nonche' di riscatto indicati nell'articolo precedente, sono ridotti ad un quarto.

tolto: Art. 6.

tolto: Il termine, entro il quale le case popolari o economiche fruenti del contributo dello Stato nel pagamento di una parte degli interessi debbono essere costruite, e' prorogato al 31 dicembre 1930.

tolto: Art. 7.

tolto: Alle societa' ed agli enti che abbiano costruito o costruiscano case popolari o economiche col contributo dello Stato nel pagamento di una parte degli interessi, e' accordata la esenzione dalla tassa comunale sui balconi, anche se le costruzioni siano state eseguite prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

tolto: La predetta esenzione comprende anche le tasse gia' iscritte a ruolo purche' non siano state pagate. Quelle gia' versate non si rimborsano.

tolto: Art. 8. (gia' art. 9).

tolto: Le, disposizioni contenute nella vigente legislazione sulle cooperative edilizie con contributo statale nel pagamento di una parte degli interessi in tema di bollo, di registro, di tasse ipotecarie, di coltura catastale, si applicano alle cooperative e alle sezioni autonome di queste, da considerarsi come cooperative a se' stanti distinte da quelle di origine, per un ventennio dalla costituzione delle originarie cooperative.

tolto: Le stesse agevolazioni, pero', relativamente ai contratti di mutui edilizi individuali e a quelli di riscatto, si applicano anche oltre il ventennio dalla costituzione.

tolto: Art. 9. (gia' art, 10).

tolto: Il termine di venti anni, concesso dall'art. 4 del R. decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2087, a favore degli assegnatari di alloggi costruiti dai Comuni per essere concessi in locazione con patto di futura vendita, e' prorogato ad anni venticinque.

tolto: Art. 10. (gia' art. 11).

tolto: E' in facolta' del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, nei casi di esclusione dal beneficio del contributo governativo nel pagamento di una parte degli interessi, previsti dall'art. 20 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, di disporre che i soci, a carico dei quali la detta esclusione sia stata comminata, prestino, nelle forme e nei termini da stabilirsi dai Ministri predetti, le garanzie che essi riterranno necessarie nell'interesse dell'Istituto mutuante, ed imporre anche, se del caso, il pagamento totale del costo dell'alloggio cooperativo.

tolto: La determinazione, a cura del Ministro per i lavori pubblici, sara' notificata al socio della cooperativa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

tolto: Qualora non siano prestate le garanzie supplementari di cui sopra, o, se del caso, non sia provveduto al pagamento integrale del costo dell'alloggio, il Ministro per i lavori pubblici, su richiesta di quello per le finanze, dichiarera' senz'altro, con suo decreto, la decadenza del socio moroso, e ordinera' il conseguente rilascio dell'immobile.

tolto: Le norme di cui al presente articolo sono applicabili anche alle cooperative tra ferrovieri, ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del Ministro per le comunicazioni.

tolto: Art. 11. (gia' art. 12).

tolto: La disposizione del primo comma dell'art. 28 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, deve intendersi nel senso che, in sede di contratti di mutui edilizi individuali, sia da pagarsi una sola tassa fissa ipotecaria per ogni stipulazione, qualunque sia il numero dei soci, dei mutui, delle iscrizioni e delle trascrizioni.

tolto: Art. 12. (gia' art. 13).

tolto: Tutti i provvedimenti ministeriali in materia di cooperative edilizie a contributo statale nel pagamento di una parte degli interessi, nonche' tutte le decisioni e le ordinanze della Commissione di vigilanza, hanno valore di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile e sono eseguibili nelle forme previste dall'art. 10 della legge 17 agosto 1928, n. 2102, anche nei riguardi di qualsiasi illegittimo occupatore degli alloggi sociali.

tolto: Art. 13. (gia' art. 14).

tolto: I contratti di affitto stipulati dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a favore di funzionari dell'Amministrazione delle colonie rimangono in vigore anche se i predetti funzionari siano trasferiti in Colonia.

tolto: Art. 14. (gia' art. 13).

tolto: Sono abrogate tutte le disposizioni riflettenti l'edilizia popolare ed economica contrarie a quelle contenute nel presente decreto o incompatibili.

tolto: Art. 15. (gia' art. 16).

tolto: Il presente decreto andra' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.

tolto: Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

tolto: (Omissis).

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a San Rossore, addi' 11 luglio 1929 - Anno VII

tolto: VITTORIO EMANUELE.

tolto: Mussolini - Mosconi - Rocco.

tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1929-07-11;1316~artunico · fonte del testo