Gli Stati parte si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne negli altri campi della vita economica e sociale, al fine di assicurare, sulla base dell'uguaglianza tra l'uomo e la donna, i medesimi diritti ed in particolare:

  • a)il diritto agli assegni familiari;
  • b)il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario;
  • c)il diritto di partecipare alle attivita' ricreative, agli sports ed a tutte le forme di vita culturale.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-14;132~art13 · fonte su Normattiva