Gli Stati parte si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne negli altri campi della vita economica e sociale, al fine di assicurare, sulla base dell'uguaglianza tra l'uomo e la donna, i medesimi diritti ed in particolare:
- a)il diritto agli assegni familiari;
- b)il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario;
- c)il diritto di partecipare alle attivita' ricreative, agli sports ed a tutte le forme di vita culturale.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
