Gli Stati parte prendono ogni misura a adeguata ad eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nella vita politica e pubblica del paese e, in particolare, assicurano loro, in condizioni di parita' con gli uomini, il diritto:

  • a)di votare in tutte le elezioni ed in tutti i referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organi pubblicamente eletti;
  • b)di prendere parte all'elaborazione della politica dello Stato ed alla sua esecuzione, di occupare gli impieghi pubblici e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello di governo;
  • c)di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano della vita pubblica e politica del paese.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-14;132~art7 · fonte su Normattiva