Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudichera' le eventuali disposizioni piu' favorevoli a realizzare l'uguaglianza tra l'uomo e la donna gia' contenute:

  • a)nella legislazione di uno Stato parte, oppure
  • b)in ogni altra Convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore in tale Stato.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-14;132~art23 · fonte su Normattiva