Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudichera' le eventuali disposizioni piu' favorevoli a realizzare l'uguaglianza tra l'uomo e la donna gia' contenute:
- a)nella legislazione di uno Stato parte, oppure
- b)in ogni altra Convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore in tale Stato.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
