[1]ARTICOLO (7) RESPONSABILITA' LEGALE
[2]1. Le Autorita' del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione. 2. Tuttavia, le Autorita' del Paese d'origine hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sui membri delle loro Forze Armate nei seguenti casi: a. infrazioni che minaccino la sicurezza o i beni del Paese d'origine; b. infrazioni risultanti da qualsiasi atto od omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione del servizio. 3. Nell'ipotesi di cui al punto 7.2.b., le Autorita' del Paese d'origine possono rinunciare alla giurisdizione che e' loro attribuita in priorita', notificandolo alle Autorita' del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato.
Testo vigente dal 30 marzo 2006
