[1]GIURISDIZIONE

[2]8.1 Le Autorita' del Paese ospitante avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione. 8.2 Ciononostante, le Autorita' del Paese d'origine avranno diritto di giurisdizione sul proprio personale nei seguenti casi: a. infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine; b. le infrazioni risaltanti da qualsiasi atto o omissione, commesse intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione di ed in relazione con il servizio. 8.3 Nell'ipotesi di cui al secondo comma, le Autorita' del Paese d'origine potranno rinunciare alla giurisdizione che e' loro attribuita in priorita', notificandolo alle Autorita' del Paese ospitante.

Testo vigente dal 7 gennaio 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-11-16;213~accordo-art8 · fonte su Normattiva