Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) in materia culturale ed educativa e, a livello bilaterale, la collaborazione diretta in tale materia tra i Comitati Nazionali UNESCO dei due Paesi.

Testo vigente dal 23 agosto 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-08-02;132~accordo-art12 · fonte su Normattiva