[1]ACCORDO

[2]TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[3]E

[4]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

[5]SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI CULTURA, ISTRUZIONE, SCIENZA E TECNOLOGIA

[6]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Slovacca, di seguito denominati le «Parti Contraenti», Animati da mutuo desiderio di rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Paesi nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia; Spinti dal desiderio di intensificare i legami d'amicizia tra i due Stati; Convinti che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli italiano e slovacco; Tenuto conto altresi' dell'Accordo di Cooperazione Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca, firmato a Praga il 18 maggio 1971, e dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, firmato a Roma il 30 novembre 1990; Consapevoli, anche nell'ambito delle azioni comuni finalizzate alla salvaguardia dei diritti umani, dello sviluppo sempre piu' intenso dell'integrazione sia a livello europeo che regionale, con riferimento ai programmi dell'UNESCO, dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa, nonche' dell'Iniziativa Centro Europea e di altri Organismi Internazionali e Regionali; Convinti che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati mediante intese tra Ministeri, Istituzioni culturali, d'istruzione e scientifiche, nonche' tra Regioni ed Enti territoriali interni ai rispettivi Paesi;

[7]hanno convenuto quanto segue:

[8]Articolo 1 Disposizioni generali e obiettivi dell'Accordo

[9]1. Lo scopo del presente Accordo e' di realizzare programmi ed attivita' comuni atti a rafforzare la collaborazione culturale e di istruzione, scientifica e tecnologica, ivi compreso il settore artistico e delle politiche giovanili e sportive. A tale scopo, le Parti Contraenti assicurano gli scambi di informazioni, di materiale e di esperti. 2. Le Parti Contraenti si impegnano altresi' ad incoraggiare e favorire la partecipazione congiunta ai Programmi dell'UNESCO, dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa, nonche' a quelli dell'Iniziativa Centro Europea e di altri Organismi Internazionali e Regionali. 3. Le Parti Contraenti favoriscono le relazioni dirette fra citta' e regioni dei due Paesi per l'attuazione di iniziative di comune interesse nei settori previsti dal presente Accordo.

Testo vigente dal 7 giugno 2023

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