[1]Le Alte Parti contraenti si riservano egualmente di regolare in via amichevole ogni questione attinente ai diritti di caccia nelle nuove zone del confine risultante dal Trattato di San Germano.

[2]Roma, 23 febbraio 1925.

[3]Per l'Italia: Per l'Austria:

[4](L. S.) MUSSOLINI. (L. S.) EGGER.

[5]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

[6]p. Il Ministro per gli affari esteri:

[7]GRANDI.

Testo vigente dal 30 giugno 1928

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urn:nir:stato:legge:1928-01-05;1322~protocolli-art2 · fonte del testo