[1]Le Alte Parti contraenti si riservano egualmente di regolare in via amichevole ogni questione attinente ai diritti di caccia nelle nuove zone del confine risultante dal Trattato di San Germano.
[2]Roma, 23 febbraio 1925.
[3]Per l'Italia: Per l'Austria:
[4](L. S.) MUSSOLINI. (L. S.) EGGER.
[5]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
[6]p. Il Ministro per gli affari esteri:
[7]GRANDI.
Testo vigente dal 30 giugno 1928
