Art. 10 (Convenzione Quadro)
[1]- Patrimonio culturale e attivita' economica
[2]Per utilizzare pienamente il potenziale del patrimonio culturale come fattore nello sviluppo economico sostenibile, le Parti si impegnano: a. ad accrescere la consapevolezza del potenziale economico del patrimonio culturale e a utilizzarlo; b. a considerare il carattere specifico e gli interessi del patrimonio culturale nel pianificare le politiche economiche; e c. ad accertarsi che queste politiche rispettino l'integrita' del patrimonio culturale senza comprometterne i valori intrinseci.
Testo vigente dal 23 ottobre 2020
