[1]- Cooperazione nelle attivita' di controllo

[2]Le Parti si impegnano a cooperare tra loro ed attraverso il Consiglio d'Europa nel perseguire gli obiettivi ed i principi della presente Convenzione e, in particolare, a promuovere il riconoscimento del patrimonio comune europeo: a. mettendo in opera strategie di collaborazione coerenti con le priorita' identificate attraverso il processo di monitoraggio; b. promuovendo attivita' multilaterali e transfrontaliere, e sviluppando reti per la cooperazione regionale al fine di attuare queste strategie; c. scambiando, sviluppando, codificando e garantendo la diffusione di buone prassi; d. informando l'opinione pubblica sugli obiettivi e l'esecuzione della presente Convenzione Tutte le Parti possono, previo mutuo accordo, sottoscrivere accordi finanziari per facilitare la cooperazione internazionale.

Testo vigente dal 23 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-01;133~convenzione-quadro-art17 · fonte su Normattiva