- Emendamenti a. Ciascuna Parte, ed il comitato di cui all'articolo 16, puo' proporre emendamenti alla presente Convenzione. b. Qualsiasi proposta di emendamento sara' comunicata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la comunichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti ed a qualunque Stato non membro e alla Comunita' Europea invitati ad aderire a questa Convenzione in conformita' con le disposizioni dell'articolo 19. c. Il comitato esaminera' ogni emendamento proposto e presentera' al Comitato dei Ministri per l'approvazione il testo adottato da una maggioranza di tre quarti dei rappresentanti dei partecipanti. A seguito dell'approvazione del Comitato dei Ministri, con la maggioranza prevista dall'articolo 20 dello statuto del Consiglio d'Europa e con voto unanime degli Stati Parte aventi diritto di sedere nel comitato dei Ministri, il testo sara' spedito alle Parti per accettazione. d. Ogni emendamento entrera' in vigore rispetto alle Parti che lo abbiano accettato il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di tre mesi dopo la data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano informato il Segretario Generale della loro accettazione. Per ogni Parte che lo accetti in seguito, tale emendamento entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di tre mesi dopo la data in cui detta Parte ha informato il Segretario Generale della sua accettazione.

Testo vigente dal 23 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-01;133~convenzione-quadro-art22 · fonte su Normattiva