Art. 22 (Traduzione non ufficiale)
[1]-- Notifiche
[2]Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati Parte della Convenzione Culturale Europea e a qualsiasi altro Stato che ha aderito alla presente dichiarazione: a. qualsiasi firma in conformita' con l'Articolo 16; b. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione in conformita' con l'Articolo 16 o l'Articolo 18; c. data di qualsiasi entrata in vigore alla presente Convenzione in conformita' con gli Articoli 17 e 18; d. qualsiasi proposta di emendamento o qualsiasi emendamento adottato in conformita' con l'Articolo 15 e la data in cui tale emendamento entra in vigore; e. qualsiasi dichiarazione resa secondo le disposizioni dell'Articolo 20; f. qualsiasi denuncia resa in attuazione delle disposizione dell'Articolo 21; g. qualsiasi altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione riguardante la presente Convenzione.
[3]In fede di cui, i sottoscritti, essendovi debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
[4]Fatto a Saint-Denis, questo terzo giorno di luglio 2016 in inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una singola copia che e' depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmette copie certificate ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, a ogni Stato Parte della Convenzione Culturale Europea, e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.
Testo vigente dal 5 agosto 2020
