[1]- Effetti della Convenzione

[2]Nessuna disposizione della presente Convenzione potra' in alcun modo essere interpretata in modo da: a. limitare o ledere i diritti dell'uomo e le liberta' fondamentali che possano essere salvaguardate dagli strumenti internazionali, in particolare, dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo e dalla Convenzione per la protezione dei Diritti dell'uomo e delle Liberta' fondamentali; b. incidere su disposizioni piu' favorevoli riguardo al patrimonio culturale e all'ambiente, contenute in altri strumenti giuridici nazionali o internazionali; c. creare diritti azionabili.

Testo vigente dal 23 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-01;133~convenzione-quadro-art6 · fonte su Normattiva