[1]Base della cooperazione

[2]1. Le parti ribadiscono l'impegno a rispettare i principi democratici, i diritti umani e le liberta' fondamentali, lo Stato di diritto e la buona governance. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, e del principio dello Stato di diritto costituisce il fondamento delle politiche interne e internazionali delle parti e un elemento essenziale del presente accordo. 2. Le parti ribadiscono l'impegno nei confronti della Carta dell'ONU e dei valori condivisi ivi sanciti. 3. Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere uno sviluppo e una crescita sostenibili, in tutti i loro aspetti, contribuendo agli obiettivi di sviluppo convenuti a livello internazionale e cooperando per affrontare le sfide ambientali, compresi i cambiamenti climatici. 4. Le parti sottolineano l'impegno comune a favore del carattere globale delle loro relazioni bilaterali e dell'am­pliamento e approfondimento di tali relazioni anche tramite la conclusione di accordi o intese specifici. 5. L'attuazione del presente accordo si fonda sui principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato paritario, del consenso e del rispetto del diritto internazionale.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;138~art2 · fonte su Normattiva