Investitori aventi diritto alla copertura. (a) Qualsiasi persona fisica o giuridica potra' avere diritto alla copertura assicurativa da parte dell'Agenzia purche': (i) tale persona fisica sia un cittadino di un paese membro che non sia il paese ospite; (ii) tale persona giuridica sia una societa' per azioni ed abbia la sua sede principale in un paese membro o la maggioranza del suo capitale sia posseduta da uno o piu' membri o da cittadini di un paese membro purche' in nessuno dei casi citati si tratti del paese ospite; e (iii) tale persona giuridica, sia essa privata o no, operi su base commerciale. (b) Qualora ai fini del paragrafo (a) di cui sopra, l'investitore abbia piu' nazionalita', la nazionalita' di un membro prevarra' su quella di un non membro e la nazionalita' del paese ospite prevarra' sulla nazionalita' di qualsiasi altro membro. (c) Su richiesta congiunta dell'investitore e del paese ospite, il Consiglio di amministrazione, a maggioranza qualificata, potra' estendere il diritto alla copertura ad una persona fisica che abbia la nazionalita' del paese ospite ovvero ad una persona giuridica costituita in societa' per azioni nel paese ospite o la cui maggioranza di capitale sia posseduta da cittadini del paese ospite purche' i beni investiti non provengano da paese ospite.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art13 · fonte su Normattiva