Cooperazione con assicuratori privati e riassicuratori (a) L'agenzia potra' stipulare accordi con assicuratori privati di paesi membri al fine di incrementare le proprie attivita' e incoraggiare gli assicuratori a fornire la copertura assicurativa contro rischi non commerciali nei paesi membri in via di sviluppo condizioni analoghe a quelle applicate dall'Agenzia. Tali accordi includeranno le modalita' di riassicurazione da parte dell'Agenzia alle condizioni e secondo le procedure specificate all'articolo 20. (b) L'Agenzia potra' riassicurare in tutto o in parte presso un appropriato ente riassicurativo qualsiasi polizza asssicurativa da essa stipulata. (c) In particolare, l'Agenzia cercera' di garantire quegli investimenti per i quali - a condizioni ragionevoli non esiste analoga copertuara da parte di assicuratori e riassicuratori.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art21 · fonte su Normattiva