Per stabilire le modalita' di realizzazione pratica delle disposizioni e degli impegni del presente Accordo e per il suo controllo, le Parti decidono di costituire una Commissione mista scientifica e tecnologica che si riunira' una volta all'anno, alternativamente in Italia ed in Francia. I nomi dei membri della Commissione mista, designati da ciascuna delle Parti, vengono di anno in anno comunicati per via diplomatica all'altra Parte.

Testo vigente dal 27 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;134~accordo-art6 · fonte su Normattiva