[1]La Commissione mista ha per mandato:

  • a)di scambiare le informazioni sulle priorita' delle Parti in materia di ricerca scientifica e tecnologica;
  • b)d'individuare settori di interesse comune nel quadro delle rispettive priorita' delle Parti;
  • c)di definire un programma annuale di lavoro e le modalita' delle attivita' di cooperazione discendenti dalle sue priorita';
  • d)di controllare e valutare il programma di lavoro ed elaborare un rapporto annuale;
  • e)di vigilare in materia di valorizzazione industriale delle ricerche condotte in comune;
  • f)di formulare pareri o raccomandazioni destinate al buon sviluppo della collaborazione scientifica e tecnologica bilaterale.

[2]La Commissione Mista sottopone ai due Governi le questioni relative alla cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale e riferisce loro sui suoi lavori.

Testo vigente dal 27 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;134~accordo-art7 · fonte su Normattiva