[1]Ciascuna delle Parti notifica all'altra l'espletamento delle procedure costituzionali richieste in cio' che la concerne per l'entrata in vigore del presente Accordo che prende effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento della seconda notifica. Il presente Accordo e' concluso per la durata di cinque anni. Esso e' rinnovabile tacitamente per nuovi periodi di cinque anni. Puo' essere denunciato in ogni momento da ciascuna delle Parti con notifica scritta trasmessa per via diplomatica, mediante un preavviso di sei mesi. Tale denuncia non rimette in causa i diritti e gli obblighi delle Parti connessi ai progetti avviati nel quadro del presente Accordo salvo che le Parti convengano altrimenti di comune accordo. In fede di che, i rappresentanti delle Parti hanno firmato il presente Accordo apponendovi i loro sigilli. Fatto a Torino, il 29 gennaio 2001 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e francese, i due testi facenti fede.
[2]Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana della Repubblica francese Il Ministro degli Affari Esteri Il Ministro degli Affari Esteri Lamberto DINI Hubert VEDRINE
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 27 maggio 2004
