1. Qualora una delle parti della controversia non si presenti davanti al tribunale arbitrale o non difenda la sua causa, l'altra parte puo' chiedere al tribunale di continuare il procedimento e di pronunciare la sua decisione. L'assenza di una delle parti o la sua astensione dal difendere la propria causa non costituisce ostacolo al procedimento. 2. Prima di pronunciare la decisione finale, il tribunale arbitrale deve accertarsi che la domanda sia fondata in fatto e in diritto.

Testo vigente dal 27 ottobre 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-08;134~allegato-e-parte-i-art13 · fonte su Normattiva