Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013
Art. 11 (Allegato E Parte II)
Le spese della commissione di conciliazione, sono a carico in egual misura delle parti della disputa, salvo che le parti stesse abbiano concordato diversamente. La commissione tiene un registro delle proprie spese e fornisce alle parti un rendiconto conclusivo.
Testo vigente dal 27 ottobre 2020
