Art. 9 (Allegato E Parte I)
A meno che il tribunale arbitrale decida diversamente a causa delle particolari circostanze del caso, i costi del tribunale sono suddivisi in parti uguali tra le parti alla controversia. Il tribunale tiene un registro di tutte le spese e fornisce un estratto finale alle parti.
Testo vigente dal 27 ottobre 2020
