Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013
Art. 2 (Approvazione) — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione medesima.
Testo vigente dal 27 ottobre 2020
