[1]Convenzione di Minamata sul mercurio

[2]Le Parti della presente Convenzione, Riconoscendo che il mercurio e' una sostanza chimica che suscita preoccupazioni a livello mondiale data la sua propagazione atmosferica a lunga distanza, la sua persistenza nell'ambiente una volta introdotto dall'uomo, la sua capacita' di bioaccumulo negli ecosistemi e i suoi considerevoli impatti negativi sulla salute umana e l'ambiente, Considerata la decisione 25/5 del Consiglio direttivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), del 20 febbraio 2009, di avviare un'azione a livello internazionale per gestire il mercurio in modo efficiente, efficace e coerente, Considerato il paragrafo 221 del documento conclusivo della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile «Il futuro che vogliamo» che auspica un esito positivo dei negoziati su uno strumento giuridicamente vincolante e di portata mondiale concernente il mercurio per far fronte ai rischi per la salute umana e l'ambiente, Considerato che la Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile ha ribadito i principi della dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo, ivi compresi, tra gli altri, le responsabilita' comuni ma differenziate, la considerazione delle peculiarita' e le capacita' specifiche dei singoli Stati, nonche' la necessita' di un'azione a livello globale, Consapevoli delle preoccupazioni per la salute, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, derivanti dall'esposizione al mercurio delle popolazioni vulnerabili, in particolare delle donne e dei bambini, e attraverso loro, delle generazioni future, Considerando le vulnerabilita' specifiche degli ecosistemi artici e delle comunita' indigene a causa della biomagnificazione del mercurio ed alla contaminazione degli alimenti tradizionali, e piu' in generale con la preoccupazione per gli effetti del mercurio sulle comunita' indigene, Riconoscendo gli importanti insegnamenti tratti dalla sindrome di Minamata, in particolare i gravi effetti sulla salute e l'ambiente derivanti dall'inquinamento da mercurio, e la necessita' di garantire un'adeguata gestione del mercurio e fare in modo che tali eventi non si ripetano in futuro, Sottolineando l'importanza del sostegno finanziario, tecnico, tecnologico e dello sviluppo di capacita', in particolare per i paesi in via di sviluppo e per quelli con economia in fase di transizione, al fine di rafforzare le capacita' nazionali di gestione del mercurio e promuovere un'efficace attuazione della Convenzione, Riconoscendo inoltre le attivita' dell'Organizzazione mondiale della sanita' per la tutela della salute umana in relazione al mercurio ed il ruolo dei pertinenti accordi multilaterali in materia ambientale, in particolare la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e la Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, Riconoscendo che la presente Convenzione ed altri accordi internazionali in materia di ambiente e commercio concorrono al raggiungimento del medesimo obiettivo, Sottolineando che nessuna disposizione della presente Convenzione e' volta a pregiudicare i diritti e gli obblighi di una Parte derivanti da eventuali accordi internazionali esistenti, Precisando che il considerando precedente non intende stabilire una gerarchia tra la presente convenzione ed altri accordi internazionali, Constatando che non vi e' alcuna disposizione della presente Convenzione che impedisce ad una Parte di adottare misure nazionali supplementari, coerenti con le disposizioni della presente Convenzione, nell'intento di proteggere la salute umana e l'ambiente dall'esposizione al mercurio in conformita' agli altri obblighi di tale Parte in relazione al vigente diritto internazionale, Hanno convenuto quanto segue:

[3]Art. 1

[4]Obiettivo

[5]Obiettivo della presente Convenzione e' proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti di mercurio.

Testo vigente dal 27 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-08;134~art1 · fonte su Normattiva