[1]Siti contaminati

[2]1. Ciascuna Parte si adopera per mettere a punto strategie adeguate per identificare e valutare i siti contaminati da mercurio o composti di mercurio. 2. Gli interventi volti a ridurre i rischi rappresentati da tali siti devono essere effettuati in modo ecologicamente corretto, procedendo anche, se del caso, ad una valutazione dei rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dal mercurio o composti di mercurio presenti in tali siti. 3. Per la gestione dei siti contaminati la Conferenza delle Parti adotta orientamenti che possono comprendere anche metodi e approcci per:

  • a)l'identificazione e la caratterizzazione siti contaminati;
  • b)il coinvolgimento del pubblico;
  • c)le valutazioni dei rischi per la salute umana per ambiente;
  • d)le opzioni per la gestione dei rischi posti dai siti contaminati;
  • e)la valutazione dei benefici e dei costi; e
  • f)la convalida dei risultati. 4. Le Parti sono incoraggiate a cooperare all'elaborazione di strategie ed all'esecuzione di attivita' volte a individuare, valutare, classificare per ordine di priorita', gestire e, a seconda dei casi, risanare i siti contaminati.

Testo vigente dal 27 ottobre 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-08;134~art12 · fonte su Normattiva