[1]Ricerca, sviluppo e monitoraggio
[2]1. Le Parti, tenuto conto delle proprie capacita' e circostanze specifiche, si impegnano a cooperare per sviluppare e migliorare:
- a)gli inventari sugli usi, il consumo, le emissioni in atmosfera ed i rilasci nell'acqua e nel suolo, di origine antropica, di mercurio e di composti di mercurio;
- b)la modellizzazione ed il monitoraggio, su basi geograficamente rappresentative, dei livelli di mercurio e di composti di mercurio nelle popolazioni vulnerabili e nei comparti ambientali, in particolare nel biota, come i pesci, i mammiferi marini, le tartarughe marine e gli uccelli, nonche' la collaborazione per la raccolta e lo scambio di campioni pertinenti appropriati;
- c)le valutazioni dell'impatto del mercurio e dei composti di mercurio sulla salute umana e l'ambiente, oltre alle conseguenze sociali, economiche e culturali, in particolare in relazione alle popolazioni vulnerabili;
- d)metodologie armonizzate per le attivita' realizzate ai sensi dei punti a), b) e c) del presente paragrafo;
- e)informazioni sul ciclo ambientale, il trasporto (compresi il trasporto ed il deposito a lunga distanza), la trasformazione ed il destino del mercurio e dei composti di mercurio nei diversi ecosistemi, tenendo nella dovuta considerazione la distinzione tra emissioni e rilasci di mercurio di origine naturale, antropica e della rimobilizzazione del mercurio dai depositi storici;
- f)informazioni sul commercio e gli scambi di mercurio, di composti di mercurio e dei prodotti con aggiunta di mercurio; e
- g)informazione e ricerca sulla disponibilita' tecnica ed economica di prodotti e processi senza mercurio, sulle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali per ridurre e monitorare le emissioni e i rilasci di mercurio e dei composti di mercurio. 2. Le Parti, ove opportuno, nello svolgimento delle attivita' di cui al paragrafo 1 dovrebbero avvalersi delle reti di monitoraggio e dei programmi di ricerca esistenti.
Testo vigente dal 27 ottobre 2020
