[1]Piani di attuazione

[2]1. Ciascuna Parte puo', a seguito di una valutazione iniziale, sviluppare e realizzare un piano di attuazione, tenendo conto delle circostanze nazionali, per adempiere gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. I piani in questione dovrebbero essere trasmessi al Segretariato rapidamente dopo la loro messa a punto. 2. Ciascuna Parte puo' rivedere e aggiornare il proprio piano di attuazione, tenendo conto delle circostanze nazionali e facendo riferimento agli orientamenti impartiti dalla Conferenza delle Parti e ad altri orientamenti pertinenti. 3. Le Parti, quando svolgono le attivita' di cui ai paragrafi 1 e 2, dovrebbero consultare, a livello nazionale, i soggetti portatori di interesse al fine di facilitare lo sviluppo, l'attuazione, la revisione e l'aggiornamento dei propri piani di attuazione. 4. Le Parti possono anche coordinarsi in relazione ai piani regionali per facilitare l'attuazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 27 ottobre 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-08;134~art20 · fonte su Normattiva