1. Ai fini del presente Trattato, le comunicazioni vengono effettuate dalla Repubblica del Peru' tramite il Ministero degli Affari Esteri e dalla Repubblica Italiana tramite il Ministero degli Affari Esteri. La richiesta di detenzione preventiva puo' essere anticipata anche attraverso l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL). 2. Le richieste di estradizione e le altre comunicazioni vengono redatte nella lingua della Parte richiedente. 3. Le comunicazioni e i documenti trasmessi in originale o in copia autenticata, sono esenti da qualsiasi tipo di legalizzazione ai fini del presente Trattato.

Testo vigente dal 28 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;135~trattato-art17 · fonte su Normattiva